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Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 9
Contributi regionali
1. La Regione Toscana, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), per il concorso all’organizzazione delle manifestazioni iscritte nel calendario di cui all’articolo 3, concede contributi a progetti degli enti locali e delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4, frutto della co–progettazione di cui all’articolo 10, tramite appositi bandi annuali o pluriennali, sostenuti, in caso di efficacia su più annualità, da appositi accordi o convenzioni.
2. La Regione Toscana, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 1/2015 , concede altresì contributi, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), a progetti degli enti locali o delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4, che non risultino ad esito di un processo di co-progettazione di cui all’articolo 10 e che siano finalizzati:
a) alla realizzazione di attività ed eventi di rievocazione storica;
b) alla tutela e valorizzazione degli abiti storici e della tradizione del territorio regionale, anche attraverso lo sviluppo di realtà museali;
c) alla conservazione, al restauro e all’integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali.
3. Costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente di valore, per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2:
a) prolungata vitalità nel tempo delle attività e delle manifestazioni;
b) ampio coinvolgimento del tessuto sociale nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività e delle manifestazioni;
c) ampio concorso delle istituzioni locali nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività e delle manifestazioni;
d) presenza di elementi che promuovano la rappresentanza del territorio regionale, in Italia e nel mondo, all’interno dei progetti messi a contributo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.