Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27
Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.
Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021
Art. 6
Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, di seguito denominato Comitato, quale organismo di programmazione, consulenza e proposta.
2. Fanno parte del Comitato:
a) il Presidente del Consiglio regionale.
b) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
c) sette sindaci, di cui uno il sindaco del comune della Città Metropolitana di Firenze, o suo delegato, due sindaci di comuni con dimensione demografica inferiore ai 15 mila abitanti designati dall’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e quattro sindaci dei comuni designati dall’ANCI Toscana;
d) dieci membri, uno per la Città Metropolitana di Firenze e uno per ciascuna provincia, designati dalle associazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 4, secondo le modalità definite con la deliberazione di cui all’articolo 13.
3. I membri del Comitato e il suo Presidente, individuato fra i componenti stessi, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Alle nomine di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
4. Alle sedute del Comitato partecipa senza diritto di voto il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura o suo delegato.
5. Il Comitato, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 7, esercita in particolare i seguenti compiti e funzioni:
a) redige la proposta di calendario di cui all’articolo 3, entro il 31 maggio di ciascun anno;
b) esprime, entro il 30 giugno di ciascun anno, parere sulle priorità di realizzazione delle manifestazioni oggetto di contribuzione e finanziamento di cui all’articolo 9, nonché di promozione ai sensi dell’articolo 12;
c) elabora, entro il 30 settembre di ogni anno, la proposta di relazione di cui all’articolo 14.
6. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura ed è validamente costituito con la nomina del Presidente e della metà più uno dei suoi componenti.
7. Al Presidente e ai membri del Comitato non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
8. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Comitato adotta un regolamento per disciplinare le modalità del proprio funzionamento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.