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Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 17
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti ed attività culturali”);
b) legge regionale 21 luglio 2015, n. 60 (Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012 );
c) legge regionale 12 novembre 2015, n. 71 (Nuove disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012 );
d) legge regionale 5 marzo 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012 );
e) articolo 10 (Norma finanziaria. Modifiche all‘articolo 13 della l.r. 5/2012 ) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l’anno 2021).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.