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Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 14
Relazione
1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all’articolo 6, presenta al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che descrive:
a) le attività di promozione svolte in favore delle manifestazioni e attività di rievocazione storica;
b) le manifestazioni, le attività e i progetti realizzati tramite i contributi regionali di cui all’articolo 9;
c) le attività didattiche realizzate ai sensi dell’articolo 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.