Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27
Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.
Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021
Art. 13
Disposizioni di attuazione
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, sentito il Comitato di cui all’articolo 6, definisce quanto segue:
a) i requisiti e le modalità per l’iscrizione delle manifestazioni storiche nel calendario di cui all’articolo 3;
b) le modalità di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 e la documentazione da allegare alla domanda, nonché le modalità in cui opera la decadenza dell’iscrizione stessa;
c) la grafica del logo di cui all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 4, comma 2;
d) i criteri dettagliati per la rotazione annuale delle manifestazioni oggetto di promozione ai sensi dell’articolo 12;
e) la disciplina di dettaglio del procedimento di co-progettazione di cui all’articolo 10, comma 2;
f) le modalità di collaborazione con l’Agenzia regionale Toscana promozione turistica e con la Fondazione Sistema Toscana, nonché i caratteri delle campagne di promozione di cui all’articolo 12, comma 2.
2. La Giunta regionale, con deliberazione annuale stabilisce, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione, la ripartizione e le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse da assegnare all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, nonché all’attuazione del programma degli interventi di cui all’articolo 11, comma 3, delle attività di comunicazione e campagne promozionali di cui all’articolo 12, nonché per eventuali attività di cui all’articolo 7, comma 3.(5)
3. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui al comma 2 è adottata entro il termine di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.