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Legge regionale 5 marzo 2021, n. 11

Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 6
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui alla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo:
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.500.000,00;
- In aumento Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Anno 2022
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.500.000,00;
- In aumento Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.500.000,00.
Anno 2023
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.500.000,00;
- In aumento Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.500.000,00.
3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo di euro 1.500.000,00 annui a decorrere dall’anno 2024 e fino al 2040, si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 78 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.