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Legge regionale 5 marzo 2021, n. 11

Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 2
Contributi
1. La Regione eroga a favore dei comuni contributi fino a copertura delle rate di ammortamento dei mutui che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora da contrarre, finalizzati alla realizzazione di parcheggi.
2. Il contributo è erogato sulla base di specifico avviso pubblico ed è finalizzato a concorrere al rimborso degli oneri di ammortamento, nella misura minima corrispondente alla quota interessi e fino ad un massimo corrispondente all’importo delle stesse rate di ammortamento, per l’intera durata dei mutui contratti dai comuni e, comunque, per un periodo non superiore a venti anni.
3. La Regione versa (1)

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 21.

i contributi di cui ai commi 1 e 2 fino ad un importo massimo annuo di euro 1.500.000,00.
4. Ciascun comune può presentare una sola domanda di contributo relativamente ad un unico progetto.
5. Con propria deliberazione, la Giunta regionale definisce le modalità operative per l'attuazione della presente legge, la tempistica del bando e le modalità di comunicazione preventiva ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, i casi di revoca del contributo in caso di inadempimento dei comuni.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 78 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.