Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
Legge di stabilità per l'anno 2022.
Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021
CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 2
Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “
dal 2022 al 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2023 al 2042
”.2. Al comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole: “
2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “2023 e 2024
”, e le parole: “2021–2023, annualità 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “2022–2024, annualità 2023 e 2024
”.3. Al comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole: “
dal 2024 al 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2025 al 2042
”.Art. 3
Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 86/2014 le parole: “
dal 2022 al 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2023 al 2042
”.2. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.
”.3. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 86/2014 le parole: “
dall'anno 2023 e fino al 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno 2025 e fino al 2042
”.Art. 4
Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 26 bis della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “
dal 2022 al 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2023 al 2042
”.2. Al comma 3 dell’articolo 26 bis della l.r. 82/2015 le parole: “
2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “2023 e 2024
”, e le parole: “2021 – 2023, annualità 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “2022 – 2024, annualità 2023 e 2024
”.3. Al comma 4 dell’articolo 26 bis della l.r. 82/2015 le parole: “
dall'anno 2024 e fino al 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno 2025 e fino al 2042
”.Art. 5
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017
1. L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:
“
Art. 12 - Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo
massimo di euro 77.300.000,00 per gli anni 2022, 2023 e 2024, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per:
a) lo sviluppo della progettazione riguardante il sistema tramviario fiorentino e la sua estensione nell'area metropolitana per l'importo massimo di euro 7.200.000,00 nel biennio 2022 – 2023;
b) la progettazione di fattibilità tecnico economica per l'estensione della linea tramviaria 1 verso l'Ospedale Meyer per l'importo massimo di euro 100.000,00 nell'anno 2022;
c) la realizzazione di interventi per l’estensione verso Bagno a Ripoli del sistema tramviario dell’area metropolitana fiorentina per l’importo massimo di euro 70.000.000,00 nel biennio 2023 – 2024;
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) per la spesa di cui al comma 1, lettera a), per l'importo massimo di euro 2.900.000,00 per l'anno 2022 e di euro 4.300.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023;
b) per la spesa di cui al comma 1, lettera b), per l'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;
c) per la spesa di cui al comma 1, lettera c), per l'importo massimo di euro 16.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 54.000.00,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.
”.Art. 6
Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 77/2017
2. La lettera b ter) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
“
b ter) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;
”.Art. 7
Tutela dei corsi d’acqua. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 41/2018
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 ), è sostituito dal seguente:
“
4. Nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’
articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento nonché delle condizioni di cui al comma 5, sulle infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e loro pertinenze, sui parcheggi pubblici e privati, legittimamente realizzati sotto il profilo edilizio e con
autorizzazione idraulica, oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, sono consentiti:
a) interventi di adeguamento e ampliamento per la messa in sicurezza delle infrastrutture ai sensi della normativa tecnica di riferimento;
b) realizzazione di interventi di completamento di infrastrutture lineari già esistenti definite in atti di programmazione statali o regionali, a condizione che gli interventi siano stati valutati sia in termini di gestione del rischio alluvioni, sia in termini di costi e benefici di natura economica, sociale ed ambientale. Gli interventi devono altresì garantire la gestione del rischio alluvioni per lo scenario per alluvioni poco frequenti.
”.Art. 8
Modifiche al preambolo della l.r. 41/2018
1. Dopo il punto 11 del preambolo della l.r. 41/2018 è inserito il seguente:
“
11 bis. Con riferimento alle aree di cui ai punti precedenti, fermo restando il rispetto della normativa nazionale in materia di tutela dei corsi d’acqua, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), e nel rispetto della ratio sopra richiamata, è altresì necessario chiarire che sono consentiti interventi di completamento e adeguamento delle infrastrutture a sviluppo lineare finalizzati, da un lato alla messa in sicurezza delle medesime ai sensi della normativa tecnica di riferimento, e dall’altro al completamento di infrastrutture, a sviluppo lineare, già esistenti, inserite in atti di programmazione statali o regionali, il cui tracciato complessivo interferisca in parte con le aree di cui all’articolo 3; tali interventi sono ammissibili, se idraulicamente migliori rispetto alle possibili soluzioni alternative sostenibili in termini di costi e benefici, qualora siano garantite le condizioni di compatibilità idraulica richiamate dall’articolo 3, comma 5, della presente legge, con specifico riferimento agli interventi di cui al medesimo articolo 5, comma 3, lettera b), a maggior garanzia della prevenzione di danni e rischi all’incolumità delle persone e del non ostacolo al deflusso delle acque, nel rispetto delle condizioni per la gestione del rischio idraulico rispetto ad uno scenario per alluvioni poco frequenti.
”.Art. 9
Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: “
2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “2022, 2023 e 2024
”.2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 73/2018 è sostituita dalla seguente:
“
c) per l'anno 2021, per euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;
”.3. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 73/2018 è aggiunta la seguente:
“
c bis) per gli anni dal 2022 al 2024, per euro 300.000,00 annui, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024.
”.Art. 10
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 73/2018
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 73/2018 è aggiunto il seguente:
“
6 bis. Limitatamente a quanto necessario per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2021, stimato in euro 283.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 01 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.
”.Art. 11
Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per le preliminari analisi di tracciato ed il progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economico della variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021) dopo le parole: “
per l'anno 2020
” sono inserite le seguenti: “e di euro 20.000,00 per l'anno 2022
”.2. Il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:
“
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 120.000,00, si fa fronte:
a) per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020;
b) per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
”.Art. 12
Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 79/2019 dopo le parole "
e 2021
" sono inserite le seguenti: "e di euro 20.000,00 per l'anno 2022
".2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 14 della l.r. 79/2019 è inserito il seguente:
“
2 ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 20.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2022.
”.Art. 13
Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2019
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico), è inserito il seguente:
“
4 bis. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell'articolo 1, stimati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del
settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.Art. 14
Finanziamento misure di cui all'articolo 72 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) le parole: “
2020, 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2020 al 2024
”.2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
“
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.
”.3. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 79/2019 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2022 – 2024.
”.Art. 15
Progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sull'Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 97/2020
1. L’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021) è sostituito dal seguente:
“
Art. 10 - Progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sull'Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2022, per finanziare la progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, previa stipula di un accordo con gli enti locali interessati.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
”.Art. 16
Collegamento con SR 66 della strada provinciale 9 nel Comune di Poggio a Caiano. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 97/2020 le parole: “
euro 200.000,00 nel biennio 2021–2022
” sono sostituite dalle seguenti: “euro 425.000,00 nell’anno 2022
”.2. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 97/2020 è sostituito dal seguente:
“
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 425.000,00 per il 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
”.Art. 17
Disciplina delle rievocazioni storiche regionali. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 27/2021
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali) è sostituito dal seguente:
“
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'annualità 2021, euro 668.000,00 per l'annualità 2022 ed euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, cui si fa fronte rispettivamente:
a) per l'anno 2021, per euro 500.000,00, con gli stanziamenti della Missione 5
"Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;
b) per l'anno 2022, per euro 468.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024 e per euro 200.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
c) per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024 e per euro 200.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022- 2024, annualità 2023 e 2024.
”.Art. 18
Modifiche al preambolo della l.r. 36/2021
1. Dopo il considerato 20 del preambolo della legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 ) è inserito il seguente:
“
20 bis. Gli interventi per l'adeguamento e la delocalizzazione del depuratore di Livorno, denominato "Rivellino", oggetto dell'Accordo di programma, stipulato ai sensi dell'
articolo 101, comma 10 del d.lgs. 152/2006 e approvato con delibera di Giunta regionale n. 1626 del 23 dicembre 2019, non sono inquadrabili nelle casistiche di cui alla
l.r. 5/2015 e di cui all'
articolo 26 della l.r. 20/2006 , pur se rispondenti agli obiettivi della Direttiva Comunitaria n. 91/271/CEE. Si rende pertanto necessario l'introduzione di specifiche disposizioni che garantiscano:
a) modalità di rilascio e aggiornamento del titolo provvisorio ai sensi all'
articolo 124, comma 6, del d.lgs 152/2006 analoghe a quelle – cautelative dello stato di qualità del corpo recettore, della salute pubblica e dell'ambiente – previste per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione della
l.r. 5/2016 ;
b) la prosecuzione, in via transitoria, del servizio pubblico di depurazione, scongiurando possibili situazioni di emergenza igienico-sanitaria derivanti dall'interruzione dello stesso.
”.Art. 19
Disposizioni particolari per il completamento degli interventi di adeguamento e delocalizzazione del depuratore di Livorno di cui all'accordo di programma ai sensi della delibera della Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 1626. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 36/2021
1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 36/2021 è inserito il seguente:
“
Art. 12 bis - Disposizioni particolari per il completamento degli interventi di adeguamento e delocalizzazione del depuratore di Livorno
1. Per le opere di adeguamento e delocalizzazione del depuratore di Livorno, denominato "Rivellino" di cui all'Accordo di Programma stipulato in data 23 Dicembre 2019 e approvato con delibera di Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 1626, di seguito AdP, laddove il gestore del servizio idrico integrato non sia in grado di rispettare i termini di conclusione dei lavori previsti nell'accordo stesso, in ragione di obiettive e comprovate difficoltà connesse ad eventi
sopravvenuti non imputabili al gestore medesimo, sulla base di una specifica istruttoria compiuta da AIT, il Collegio di Vigilanza dell'Accordo recepisce una proposta di rimodulazione degli interventi formulata dalla stessa Autorità. La rimodulazione del cronoprogramma è inserita nell'AdP, mediante stipula e approvazione di apposito atto di aggiornamento, e indica il termine
ultimo per il completamento degli interventi che non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore.
2. Entro trenta giorni dall’approvazione dell’aggiornamento dell’AdP:
a) AIT provvede ad inserire i nuovi termini di conclusione degli interventi nella programmazione
temporale contenuta nel piano d’ambito;
b) il gestore presenta apposita istanza per l’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria ai sensi dell’
articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006 .
3. La struttura regionale competente provvede ad aggiornare il titolo provvisorio rilasciato per lo
scarico dell'impianto di Rivellino, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'
articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 ), in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 6, del medesimo regolamento. L'aggiornamento è assentito per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi, e comunque non oltre il termine indicato nel nuovo cronoprogramma.
4. Alle procedure di aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 2 a 4 quater,
della legge regionale 27 gennaio 2016 n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali).
”.Art. 20
Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 36/2021
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 36/2021 è inserito il seguente:
“
1 bis. Entro il 30 marzo 2022 è sottoscritto e approvato l'aggiornamento dell'AdP.
”.2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 36/2021 è aggiunto il seguente:
“
2 bis. Fino all’aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 12 bis, comma 3, la prosecuzione dello scarico dell'impianto di Rivellino è consentita secondo le modalità transitorie di cui al comma 2.
”.Note del Redattore:
Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 16 .
Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 2 marzo 2022, n. 14, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 15 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.