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Legge regionale 1 dicembre 2021, n. 47

Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 3 dicembre 2021

Art. 9
Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d’uso. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 65/2014
1. Il comma 4 dell’articolo 99 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
4. La destinazione d'uso legittima dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella risultante dalla documentazione di cui all’articolo 133, comma 7 bis, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 per gli edifici situati nel territorio rurale.
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 99 della l.r.65/2014 , è inserito il seguente:
4 bis. Si ha mutamento della destinazione d’uso quando sia variata l’utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 50 per cento della superficie utile dell’unità stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita per esercizi di vicinato di cui all’
articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
(Codice del Commercio). Resta fermo che le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono essere consentite dagli strumenti urbanistici comunali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.