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Legge regionale 1 dicembre 2021, n. 47

Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 3 dicembre 2021

Art. 8
Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all’articolo 97 della l.r. 65/2014
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 97 della l.r. 65/2014 le parole: “
purché previsti in aree già destinate a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico
” sono sostituite dalle seguenti: “
ivi comprese le fattispecie espressamente disciplinate dall’
Sito esternoarticolo 14, comma 1 bis del d.p.r. 380/2001 ”.
2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 97 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “
distanze
” sono aggiunte le seguenti: “
nonché alle destinazioni d’uso ammissibili
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 97 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
2 bis. Il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree, o parti di essi, in deroga alle destinazioni d’uso ammesse dal piano operativo nel rispetto delle finalità e delle condizioni previste dall’
Sito esternoarticolo 23 quater del d.p.r. 380/2001
, purché tale utilizzazione non risulti in contrasto con il piano strutturale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.