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Legge regionale 1 dicembre 2021, n. 47

Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 3 dicembre 2021

Art. 24
1. La rubrica dell’articolo 188 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
”.
d bis) per gli interventi comunque denominati finalizzati all'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio.
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 188 della l.r. 65/2014 , è aggiunto il seguente:
3 bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, di efficientamento energetico, di messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di cui all’articolo 183 è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.