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Legge regionale 1 dicembre 2021, n. 47

Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 3 dicembre 2021

Art. 21
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all’articolo 168 della l.r. 65/2014
1. Il comma 3 dell’articolo 168 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
3. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta ed è trasmessa per via telematica al comune e al richiedente.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 168 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:
3 bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 3, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell’interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica
progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 47 del d.p.r. 445/2000
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.