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Legge regionale 1 dicembre 2021, n. 47

Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 3 dicembre 2021

Art. 17
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Modifiche all’articolo 142 della l.r. 65/2014
1. Alla fine del comma 13 dell’articolo 142 della l.r. 65/2014 sono aggiunti i seguenti periodi: “
Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.