Legge regionale 12 novembre 2021, n. 42
Disposizioni in materia di attribuzione delle risorse geotermiche ai comuni delle aree geotermiche. Modifiche alla l.r. 45/1997 .
Bollettino Ufficiale n. 98, parte prima, del 18 novembre 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e n bis), dello Statuto;
Visto il regolamento emanato con


Visto il


Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n.45 (Norme in materia di risorse energetiche);
Visto il

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n.40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alla legge regionale n. 29/2009 , alla legge regionale n. 59/2009 , alla legge regionale n. 55/2011 , alla legge regionale n. 77/2013 , alla legge regionale n. 86/2014 , alla legge regionale n. 82/2015 , alla legge regionale n.89/2016 e alla legge regionale n.16/2017 ), e, in particolare, l’articolo 30;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2019, n.7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r.45/1997 ) e, in particolare, l’articolo 4;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020) e, in particolare, l’articolo 4;
Considerato quanto segue:
1. A seguito dell’entrata in vigore del


2. La riscossione delle risorse di cui all’

3. Il Co.Svig s.c.r.l. è una società costituita da enti locali delle aree geotermiche della Toscana con la finalità di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime;
4. A seguito dell’entrata in vigore del

5. La Regione ha inteso acquisire quote di partecipazione al Co.Svig s.c.r.l.;
6. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30 della l.r. 40/2017 , una parte del contributo geotermico dovuto per l’anno 2017 ai sensi dell’

7. La Regione ha, successivamente, deciso di avviare il processo di trasformazione del Co.Svig s.c.r.l. in società “in house” della Regione, processo tutt’ora in corso;
8. Durante il periodo necessario alla trasformazione in società in house, la Regione ha sospeso il trasferimento delle risorse geotermiche a Co.Svig, s.c.r.l. in attesa che il procedimento di trasformazione sia compiuto nel rispetto della normativa statale di riferimento;
9. Nel periodo necessario alla trasformazione di Co.Svig s.c.r.l. in società in house della Regione è, comunque, necessario ed urgente prevedere che le risorse geotermiche di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a e b), della l.r. 45/1997 , siano assegnate direttamente ai comuni delle aree geotermiche, affinché essi provvedano, senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti annualità, a destinarle alla realizzazione dei progetti di investimento finalizzati agli obiettivi di cui all’

10. È necessario precisare che, al termine del periodo necessario alla trasformazione del Co.Svig s.c.r.l. in società in house della Regione, è confermata l’attribuzione delle competenze a tale Consorzio ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a) e lettera b), della l.r. 45/1997 ;
11. È necessario precisare che le risorse geotermiche siano assegnate ai comuni delle aree geotermiche sulla base della presentazione dei progetti di investimento, mediante deliberazione della Giunta regionale e siano erogate previa stipula di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione;
12. È necessario precisare che dalla presente legge regionale non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale;
13. Al fine di assicurare continuità rispetto ai contributi erogati ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 , è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art.1
Deroga alla disciplina relativa all’attribuzione delle risorse geotermiche. Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r.45/1997
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è inserito il seguente:
“
Art. 7 bis Deroga alla disciplina relativa all’attribuzione delle risorse geotermiche
1. Durante il periodo necessario alla trasformazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (Co.SviG) in società “in house” della Regione e, comunque, fino e non oltre il 31 dicembre 2022, le risorse di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), che, ai sensi di tale norma, sono destinate al Co.Svig s.c.r.l. sono assegnate ai comuni delle aree geotermiche mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate ai comuni delle aree geotermiche previa stipulazione di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione
.”.Art.2
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art.3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.