Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40
Disposizioni attuative
del
d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'
articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .



Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021
PREAMBOLO
Visto l'

Visto l' articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;
Visto il


Visto il

Considerato quanto segue:
1. Il


2. Lo stesso

3. La legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), si rivela per più aspetti datata, anche con riferimento all’organizzazione della Regione e delle stesse aziende unità sanitarie locali;
4. È opportuno, pertanto, procedere all’integrale riscrittura della citata l.r. 32/2003 , disponendone espressamente l’abrogazione.
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.