Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40
Disposizioni attuative
del
d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'
articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .



Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021
CAPO VI
Formazione e vigilanza
Art. 19
Formazione
1. La Regione, tramite le proprie strutture organizzative e quelle delle aziende USL, in collaborazione con l’ARPAT e le unità operative di fisica sanitaria delle aziende USL, organizza l’informazione, la formazione e l’aggiornamento in materia di radioprotezione nelle applicazioni mediche e veterinarie ai sensi degli articoli 110 e 111
del
d.lgs. 101/2020 .


2. La Regione organizza, altresì, tramite le proprie strutture organizzative e quelle delle aziende USL, in collaborazione con l’ARPAT e le unità operative di fisica sanitaria delle aziende USL, l’informazione, la formazione e l’aggiornamento in materia di radioprotezione per i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL.
3. La Regione promuove l’aggiornamento professionale, previsto all’
articolo 129, comma 4, lettera d), del d.lgs. 101/2020 , degli esperti di radioprotezione che operano nelle strutture sanitarie pubbliche o accreditate.

Art. 20
Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo
1. Gli organi del servizio sanitario nazionale che esercitano le funzioni di vigilanza di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), articolo 106, articolo 147, e
articolo 170 del d.lgs. 101/2020 , sono le strutture competenti dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL.

2. I dipartimenti di prevenzione delle aziende USL collaborano con l’ARPAT ai sensi dell’
articolo 147, comma 4, del d.lgs. 101/2020 .

3. Gli enti competenti all'effettuazione di quanto indicato sono altresì tenuti ad espletare i compiti ad essi spettanti, su specifica richiesta:
a) delle amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti autorizzativi disciplinati dalla presente legge;
b) di ogni altra autorità pubblica comunque competente all'esercizio di funzioni di tutela, della salute o dell'ambiente, dai pericoli derivanti dall'impiego delle radiazioni ionizzanti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.