Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40
Disposizioni attuative
del
d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'
articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .



Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021
CAPO I
Disposizioni Generali
Art. 1
Oggetto
1. La presenta legge disciplina, in attuazione
del
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'
articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ), l’impiego di radiazioni ionizzanti, sotto il profilo autorizzativo e sotto quello del controllo della radioattività ambientale.



2. In particolare la legge disciplina:
a) gli adempimenti a carico della Regione previsti dal
d.lgs. 101/2020 ;

b) la composizione e le funzioni della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti;
c) la costituzione del Sistema informativo radiologico toscano (SIRT).
Art. 2
Rinvio alle definizioni di cui al
d.lgs. 101/2020

1. Per le nozioni di allontanamento di cui agli articoli 5, 7, 8 e di cessazione della pratica di cui all’articolo 6, si rinvia agli articoli 23, 53 e 54
del
d.lgs. 101/2020 .


Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.