Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40
Disposizioni attuative
del
d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'
articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .



Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021
Art 15
Situazioni di esposizione esistente
1. La Regione provvede all’individuazione delle situazioni di esposizione esistente di cui all’
articolo 198 del d.lgs. 101/2020 , per le quali è istituito e aggiornato il SIRT, di cui all’articolo 17, presso l’ARPAT.

2. Concorrono all’individuazione delle situazioni di cui al comma 1, le informazioni raccolte dall’ARPAT relative a:
a) i provvedimenti di nulla osta di cui agli articoli 51 e 52
del
d.lgs. 101/2020 e le relative autorizzazioni ad allontanamento;


b) le notifiche di pratica ricevute ai sensi dell’articolo 24 e dell’
articolo 46 del d.lgs 101/2020 e le relative autorizzazioni regionali all’allontanamento;

c) i registri di dati e di sorgenti di cui all’articolo 21 e all’
articolo 48 del d.lgs. 101/2020 e l’archivio dei nulla osta di cui all’articolo 51, comma 3, e all’
articolo 52, comma 5, del d.lgs. 101/2020 , messi a disposizione dall’ISIN;


d) eventuali risultati di controlli e segnalazioni.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.