Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40
Disposizioni attuative
del
d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'
articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .



Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021
Art 14
Controllo della radioattività nell’ambiente, negli alimenti e nelle acque destinate al consumo umano e animale
1. In attuazione dell’
articolo 152 del d.lgs. 101/2020 , la Regione provvede all'esercizio delle funzioni di controllo della radioattività nell’ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale mediante una rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale, secondo le direttive impartite dal Ministero per la transizione ecologica e dal Ministero della salute.

2. La rete regionale di cui al comma 1 è affidata all’ARPAT che, in collaborazione con le direzioni regionali competenti, predispone i piani di monitoraggio e provvede annualmente alla trasmissione dei risultati alle strutture regionali competenti e alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale.
3. La Regione provvede, altresì, all’esercizio delle funzioni per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano ai sensi del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 (Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano).

4. La Regione, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, elabora, ai sensi dell’articolo 2 lettera f), e dell’
articolo 4 del d.lgs. 28/2016 , il programma di controllo sulla base delle direttive del Ministero della salute, avvalendosi dell’ARPAT e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL.

5. Le attività di prelievo sono effettuate dall’ARPAT nel caso di matrici ambientali e dai dipartimenti di prevenzione delle aziende USL nel caso di alimenti e bevande destinati al consumo umano e animale previsti nell’ambito del piano di monitoraggio di cui all’
articolo 152 del d.lgs. 101/2020 , e dei controlli esterni di cui al
d.lgs. 28/2016 per le acque destinate al consumo umano. Le analisi radiometriche sono effettuate dall’ARPAT, che si può avvalere della rete dei laboratori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA).


6. I risultati delle misure, corredati da una relazione di sintesi, sono inviati alle commissioni regionali competenti del Consiglio regionale e pubblicati annualmente sul sito web dell’ARPAT.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.