Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40
Disposizioni attuative
del
d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'
articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .



Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021
Art. 13
Competenze regionali in materia di esposizione al radon
1. La Regione svolge, in conformità alle disposizioni del
titolo IV, capo I, del d. lgs 101/2020 , del piano nazionale d'azione per il radon di cui all'
articolo 10 del d.lgs 101/2020 , e avvalendosi dell’ARPAT, le seguenti azioni finalizzate al contenimento dei rischi connessi all’esposizione al gas radioattivo radon:


a) individuazione delle aree prioritarie di cui all'
articolo 11, comma 1, lettera a), del d.lgs 101/2020 ;

b) definizione delle priorità di interventi per i programmi specifici di misurazione di cui all’
articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs 101/2020 ;

c) promozione di campagne di informazione riguardanti la misurazione delle concentrazioni di radon negli edifici ai sensi dell'
articolo 14 del d.lgs 101/2020 ;

d) promozione, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 3,
del
d.lgs 101/2020 , di campagne e azioni per incentivare i proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo, prevalentemente nelle aree prioritarie, ad effettuare misurazioni di radon e monitoraggio delle eventuali misure correttive adottate dai proprietari stessi;


e) attuazione, ai sensi dell’
articolo 19, comma 2, del d.lgs.101/2020 , di programmi di misurazione del radon rivolti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, provvedendo all’adozione delle eventuali necessarie misure correttive.

2. Le aree prioritarie di cui al comma 1, lettera a), sono individuate in primo luogo sulla base delle informazioni disponibili delle misurazioni effettuate a vario titolo sul territorio regionale. A tal fine l’ARPAT richiede all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) i dati delle misurazioni di cui all'
articolo 13, comma 1, del d.lgs.101/2020 .

3. Nelle more dell'approvazione del piano nazionale d'azione per il radon, la Regione provvede, con il supporto dell’ARPAT, a quanto previsto dall'
articolo 11, comma 3, del d.lgs. 101/2020 .

Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.