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Legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 88, parte prima, del 6 ottobre 2021

Art. 8
Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2016
1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 5/2016 è sostituita dalla seguente: “
Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 5 /2016 dopo le parole: “
articolo 2, comma 1
”, sono inserite le seguenti parole: “
o gli ulteriori termini previsti dalla presente legge per il suo aggiornamento e per il recepimento degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano di ambito
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 5/2016 , dopo le parole: “
del piano stralcio
” sono inserite le seguenti parole: “
o al suo aggiornamento nonché al recepimento degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito,
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 5/2016 è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, all'approvazione o all’aggiornamento del piano stralcio, nonché al recepimento degli interventi della programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, entro novanta giorni dalla decorrenza del termine previsto nella diffida di cui al comma 1.
”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:
5 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ad AIT o ai gestori, la Regione può rivalersi, nei confronti degli stessi, degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei procedimenti di cui all'
Sito esternoarticolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), per effetto dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dello Stato, anche mediante forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo ad AIT o ai gestori del servizio idrico integrato.
”.

Note del Redattore:

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Vedi allegato in calce a questa legge.

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2. Considerato inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.