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Legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 88, parte prima, del 6 ottobre 2021

Art. 7
Potere di vigilanza della Regione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2016
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 5/2016 sono aggiunte le parole: “
nonché il suo aggiornamento e il recepimento degli interventi nella programmazione temporale del piano d’ambito in attuazione della presente legge;
”.
b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché dei tempi indicati nei relativi cronoprogrammi.
”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:
1 bis. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni contenute nell’
articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35
(Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).
”.

Note del Redattore:

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Vedi allegato in calce a questa legge.

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2. Considerato inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.