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Legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 88, parte prima, del 6 ottobre 2021

Art. 11
Norme transitorie per le acque reflue urbane. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006
1. Alla lettera a bis) del comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), le parole: “
per la prosecuzione in via temporanea degli scarichi
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il rilascio, ai sensi dell’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo, dell’autorizzazione provvisoria allo scarico
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 20/2006 , le parole “
oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2021
”, sono sostitute dalle seguenti: “
oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A tal fine, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, lettera a bis), prevedono cautele gestionali e prescrizioni volte ad assicurare la costante manutenzione dello scarico e ad evitare che, durante il periodo di vigenza del regime autorizzativo provvisorio, si verifichi il deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 13.
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 , le parole: “
alle province competenti il programma degli interventi, comprensivo del relativo cronoprogramma, approvato dall'AIT o dal soggetto che assumerà le relative funzioni.
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente il programma degli interventi, comprensivo del relativo cronoprogramma, approvato dall'AIT.
”.

Note del Redattore:

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Vedi allegato in calce a questa legge.

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2. Considerato inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.