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Legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 88, parte prima, del 6 ottobre 2021

Art. 10
Autorizzazioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2016
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:
4 bis. La documentazione allegata all’istanza per il rilascio o l’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria riporta il cronoprogramma aggiornato degli interventi da attuare e contiene altresì i dati relativi allo stato e alle caratteristiche attuali dell’impianto, con particolare riferimento al carico in ingresso, alla portata addotta all’impianto, alla portata scaricata e ai limiti attuali di scarico.
”.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 6 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:
4 ter. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni ambientali del corpo recettore, la struttura regionale competente provvede, in sede di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria, ad impartire le necessarie cautele gestionali e prescrizioni, relative ai presidi depurativi provvisori, finalizzate ad evitare il verificarsi di un deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente.
”.
3. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 6 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:
4 quater. Durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, i controlli e le attività di monitoraggio di cui al comma 3, sono effettuati dall’ Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), in conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
”.

Note del Redattore:

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Vedi allegato in calce a questa legge.

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2. Considerato inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.