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Legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 88, parte prima, del 6 ottobre 2021

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 5/2016
1. Dopo il n. 5 bis del preambolo della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali), è aggiunto il seguente:
5 ter. È altresì necessario dettare disposizioni acceleratorie per assicurare il completamento degli interventi di adeguamento nel più breve tempo possibile al fine di garantire l’osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell’Unione Europea ed il conseguimento di un livello di depurazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità evitando l’aggravamento delle procedure d’infrazione in corso; tali disposizioni prevedono in particolare:
a) l’inclusione, indipendentemente dalla loro previsione nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), degli interventi di cui alla presente legge tra le opere d'interesse strategico di cui all’
articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), anche ai fini dell’attivazione degli strumenti di monitoraggio e vigilanza e dei poteri sostitutivi di cui alla
legge regionale 1° agosto 2011, n. 35
(Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);
b) la definizione in legge dei tempi tecnici necessari per il completamento degli interventi sulla depurazione per agglomerati oggetto di procedure d’infrazione comunitaria per violazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori contenuti nell'allegato A della presente legge;
c) la possibilità di rimodulare, mediante aggiornamento dei piani stralcio di cui alla
l.r. 5/2016
, i cronoprogrammi degli interventi di depurazione non interessati da infrazioni che, a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore ed attestate da apposta istruttoria dell’Autorità Idrica Toscana (AIT), rendano necessario un differimento dei termini di conclusione, comunque non oltre la data del 22 dicembre 2024, e a condizione che tale differimento non comprometta il
raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore;
”.
2. Alla fine del n. 6 del preambolo della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente periodo: “
e ne disciplina le fasi prevedendo cautele gestionali prescrizioni e controlli idonei volti ad assicurare che la prosecuzione dello scarico esistente non determini un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico recettore e la compromissione degli obiettivi di bacino idrografico;
”.

Note del Redattore:

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Vedi allegato in calce a questa legge.

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2. Considerato inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.