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Legge regionale 21 settembre 2021, n. 35

Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della l.r. 2/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 85, parte prima, del 22 settembre 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica “ERP”);


Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 9 marzo 2020;


Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 9 del 12 gennaio 2021;


Considerato quanto segue:


1. La sentenza della Corte Costituzionale 9 marzo 2020, n. 44, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’Sito esternoarticolo 3 della Costituzione , di una norma della legge regionale della Regione Lombardia in materia di servizi abitativi che prevedeva il requisito della residenza continuativa, di durata almeno quinquennale, nel territorio regionale, per l’accesso ai bandi di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);


2. Risultano attualmente pendenti, sia in sede civile sia amministrativa, alcuni giudizi nei quali i ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della l.r. 2/2019 della Regione Toscana per quanto attiene ad analogo requisito di acceso ai bandi; tale pregiudiziale di legittimità è, pertanto, al vaglio del giudice di prime cure che dovrà valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione e, in caso positivo, sospendere il giudizio per sollevare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale;


3. Si rende quindi altamente opportuno procedere con sollecitudine alla modifica della l.r. 2/2019 , espungendo il requisito di accesso ai bandi per l’assegnazione di alloggi ERP costituito dalla “residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi”. Resta invece salva la necessità della residenza anagrafica o della sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva, o principale, nell’ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando di assegnazione degli alloggi: essa serve, infatti, unicamente a identificare l’ente territoriale competente all’erogazione della prestazione;


4. Si rende altresì necessario prevedere, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 12 gennaio 2021, n. 9, che i cittadini richiedenti alloggio ERP debbano produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare, tenendo tuttavia conto che tale onere aggiuntivo non deve costituire un aggravio procedimentale vessatorio per il richiedente, per cui, nel caso in cui non sia riuscito a produrla, questi dovrà dimostrare di aver presentato la richiesta di documentazione e di non essere riuscito ad ottenerla nei trenta giorni successivi, anche se tale termine supera la data di scadenza del bando;


5. Infine, sempre intervenendo sull’allegato B della l.r. 2/2019 , si procede ad introdurre un ulteriore punteggio in relazione alle condizioni di storicità di presenza;


6. Si procede altresì alla modifica di due disposizioni, contenute anch’esse negli allegati A e B della l.r. 2/2019 , la cui portata è di carattere meramente manutentivo, trattandosi della correzione di un refuso in precedenza non emendato e dell’esplicitazione di un termine;


Approva la presente legge

Art. 1
Modifiche all’allegato A della l.r. 2/2019
1. La lettera b) del paragrafo 2 dell’allegato A della legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica “ERP”), è sostituita dalla seguente:
b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell’assegnazione dell’alloggio.
”.
2. Nel paragrafo 5 dell’allegato A della l.r. 2/2019 le parole: “
ad uso abitativo
” sono soppresse.
3. Dopo il paragrafo 5 dell'allegato A della l.r. 2/2019 è aggiunto il seguente:
5 bis. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del
Sito esternodecreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'
Sito esternoarticolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.
”.
Art. 2
Modifiche all’allegato B della l.r. 2/2019
1. Il punto c1) dell’allegato B della l.r. 2/2019 , è sostituito dal seguente:
c1) residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1; da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando punti 2; da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando punti 3; da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando punti 3,5; da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando punti 4;
”.
2. Nel punto c2) dell’allegato B della l.r. 2/2019 , dopo le parole: “
presenza continuativa del
”, è sempre aggiunta la parola “
nucleo
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.