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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 13 agosto 2021

Art. 13
Contributo straordinario alla FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia per il completamento delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari
1. Al fine di proseguire le azioni connesse alla custodia del Patrimonio Alinari, nelle more della consegna presso le sedi di esposizione e conservazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 40 (Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali), la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia, fino a un massimo di euro 110.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (6)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12.

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2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 110.000,00 per l’annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022;
b) fino a un massimo di euro 110.000,00 per l’annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023. (7)

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12.

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Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.