Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31
Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.
Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 13 agosto 2021
Art. 1
Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 255 della l.r. 65/2014
1. Il comma 6 bis dell’articolo 255 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:
“
6 bis. Alla spesa di cui all'articolo 23 bis, comma 2, autorizzata fino all'importo massimo di euro 163.000,00 per l'anno 2020 e di euro 243.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale con le risorse già stanziate a legislazione vigente nella Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” rispettivamente:
a) per euro 163.000,00 per l'anno 2020, del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020;
b) per euro 243.000,00 per l'anno 2021, del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.