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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 30

Disposizioni in materia di mercatini dei non professionisti e di attività economiche su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);


Considerato quanto segue:


1. Anche in seguito ad alcune criticità registrate sul territorio regionale, si rende necessario un intervento normativo avente ad oggetto l’attuale disciplina dei mercatini degli hobbisti contenuta nella l.r. 62/2018 finalizzato a modificarne la definizione, specificare in modo più estensivo la tipologia di manifestazione e implementare il numero di eventi autorizzabili;


2. È inoltre opportuno intervenire sulla medesima l.r. 62/2018 al fine di introdurre alcune specificazioni sulle norme concernenti i rinnovi delle concessioni su aree pubbliche e la decadenza del titolo abilitativo per lo stesso commercio su area pubblica;


Approva la presente legge


Art. 1
Definizioni. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 62/2018
1. Alla lettera j bis) del comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), la parola: “
hobbisti
” è sostituita con la seguente: “
non professionisti
” e le parole “
gli operatori non professionali del commercio
” sono sostituite dalle seguenti: “
i soggetti
”.
j ter) per mercatini dei non professionisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti di cui alla lettera j bis).
”.
Art. 2
Mercatini dei non professionisti. Modifiche all’articolo 40 bis della l.r. 62/2018
1. La rubrica dell’articolo 40 bis della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente: “
Mercatini dei non professionisti
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 40 bis della l.r. 62/2018 le parole: “
degli hobbisti
” sono sostituite con le seguenti: “
dei non professionisti
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 40 bis della l.r. 62/2018 le parole: “
Gli hobbisti
” sono sostituite dalle seguenti: “
I non professionisti
” e la parola “
sei
” è sostituita dalla seguente: “
dieci
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 40 bis della l.r. 62/2018 le parole: “
Gli hobbisti
” sono sostituite dalle seguenti: “
I non professionisti
”.
5. Al comma 4 dell’articolo 40 bis della l.r. 62/2018 le parole: “
l’hobbista attesta
” sono sostituite dalle seguenti: “
il non professionista attesta
”.
6. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 40 bis della l.r. 62/2018 la parola: “
sei
” è sostituita con la seguente: “
dieci
”.
7. Al comma 8 dell’articolo 40 bis della l.r. 62/2018 la parola: “
hobbista
” è sostituita con le seguenti: “
non professionista
”.
Art. 3
Attività economiche su aree pubbliche. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 62/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 62/2018 dopo le parole: “
impresa attiva
” sono inserite le seguenti: “
per l’esercizio dell’attività per la quale la concessione era stata rilasciata
”.
Art. 4
Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche. Modifiche all’articolo 127 della l.r. 62/2018
1. Alla fine dell’alinea del comma 1 dell’articolo 127 della l.r. 62/2018 dopo le parole: “
posteggio nel mercato
” sono aggiunte le seguenti: “
e nella fiera
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 127 della l.r. 62/2018 dopo la parola: “
qualora
” sono inserite le seguenti: “
, salvo quanto disposto per le fiere al comma 2,
”.
c bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l’attività per l’esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;
".


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.