Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.
Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021
Art. 41
Recupero dei canoni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 57/2017
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 ) è inserito il seguente:
“
articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
l. 160/2019
2 bis. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano
ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’
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(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della medesima
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”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.