Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.
Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021
SEZIONE III
Promozione economica. Modifiche alla l.r. 22/2016
Art. 10
Attività di promozione economica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2016
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”), le parole: “
all’
articolo 44 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)
” sono sostituite dalle seguenti: “all’
articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla
l.r. 21/2010 )
”.Art. 11
Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 22/2016
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 22/2016 le parole: “
all’
articolo 44 bis della l.r. 21/2010 ;
” sono sostituite dalle seguenti: “all’
articolo 3 della l.r. 61/2018 ;
”.Art. 12
Funzioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 22/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 22/2016 le parole “legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
(Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.