Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.
Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021
SEZIONE I
Camere di commercio. Modifiche alla l.r. 87/1998
Art. 7
Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 87/1998
1. La rubrica dell’articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è sostituita dalla seguente: “
Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
”.2. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 87/1998 è sostituito dal seguente:
“
2. Con riferimento alle funzioni svolte dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere b), d), d bis), d ter) ed e),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura), la Regione può stipulare apposite convenzioni con il sistema camerale toscano.
”.3. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 87/1998 è abrogato.
Art. 8
Vigilanza e controllo sulle camere di commercio. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 87/1998
1. La rubrica dell’articolo 24 della l.r. 87/1998 è sostituita dalla seguente: “Vigilanza e controllo sulle camere di commercio”.
2. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 87/1998 è abrogato.
3. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 87/1998 è sostituito dal seguente:
“
2. Al fine di consentire la vigilanza ed il controllo della Regione ai sensi degli articoli 4 e 5
della l. 580/1993 , le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio. La relazione annuale presentata dall’Unione regionale ai sensi dell’
articolo 5 bis della l. 580/1993 contiene una sintesi dei programmi attuati e degli interventi realizzati nell’anno precedente da parte delle singole camere di commercio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.