Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.
Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021
Art. 46
Competenze delle Aziende UUSSLL. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 16/2000
1. Il comma 1 bis dell'articolo 7 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“
1 bis. Le Aziende UUSSLL, con riferimento ai procedimenti ed alle competenze di cui all’articolo 9 del regolamento 2017/625/UE e dell’
articolo 2 del d.lgs. 27/2021 , fatte salve le specifiche competenze del Ministero della salute e di altre autorità statali e limitatamente alla loro funzione di autorità competente designata per i propri controlli ufficiali, procedono all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento 2017/625/UE. Sono fatte salve le competenze del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale e dei comuni previsti dalla presente legge.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.