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Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 6
Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, di seguito denominato Comitato, quale organismo di programmazione, consulenza e proposta.
2. Fanno parte del Comitato:
a) il Presidente del Consiglio regionale.
b) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
c) sette sindaci, di cui uno il sindaco del comune della Città Metropolitana di Firenze, o suo delegato, due sindaci di comuni con dimensione demografica inferiore ai 15 mila abitanti designati dall’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e quattro sindaci dei comuni designati dall’ANCI Toscana;
d) dieci membri, uno per la Città Metropolitana di Firenze e uno per ciascuna provincia, designati dalle associazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 4, secondo le modalità definite con la deliberazione di cui all’articolo 13.
3. I membri del Comitato e il suo Presidente, individuato fra i componenti stessi, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Alle nomine di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
4. Alle sedute del Comitato partecipa senza diritto di voto il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura o suo delegato.
5. Il Comitato, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 7, esercita in particolare i seguenti compiti e funzioni:
a) redige la proposta di calendario di cui all’articolo 3, entro il 31 maggio di ciascun anno;
b) esprime, entro il 30 giugno di ciascun anno, parere sulle priorità di realizzazione delle manifestazioni oggetto di contribuzione e finanziamento di cui all’articolo 9, nonché di promozione ai sensi dell’articolo 12;
c) elabora, entro il 30 settembre di ogni anno, la proposta di relazione di cui all’articolo 14.
6. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura ed è validamente costituito con la nomina del Presidente e della metà più uno dei suoi componenti.
7. Al Presidente e ai membri del Comitato non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
8. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Comitato adotta un regolamento per disciplinare le modalità del proprio funzionamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.