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Legge regionale 31 maggio 2021, n. 17

Disposizioni in materia di depurazione a carattere prevalentemente industriale. Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 32/2020 . Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 3 giugno 2021

Art. 2
Depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale. Sostituzione dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006
1. L’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 13 bis - Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale
1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica.
2. Gli impianti di cui al comma 1, se di proprietà pubblica, possono essere concessi in uso agli attuali gestori degli stessi previa stipula di apposita convenzione con i comuni proprietari; essi possono essere utilizzati, per una quota minoritaria, anche per la depurazione delle acque reflue urbane, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato possono stipulare apposite convenzioni con i gestori degli impianti di cui al comma 1 per la depurazione delle acque reflue urbane, dietro il pagamento di un corrispettivo determinato dall’autorità idrica toscana (AIT) calcolato a livello di singolo impianto, secondo quanto previsto dalle delibere approvate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
4. Ai fini di cui al comma 2, l’AIT provvede ad individuare gli impianti di cui al comma 1.
5. Il dirigente della struttura regionale competente, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore degli impianti di cui al comma 1, a smaltire nell'impianto rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione e a condizione che non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei
fanghi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.