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Legge regionale 16 aprile 2021, n. 14

Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 23 aprile 2021

Art. 1
Modalità di comunicazione per le utenze non domestiche. Inserimento dell'articolo 20 decies nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 20 novies nel titolo IV della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:
Art. 20 decies - Modalità di comunicazione per le utenze non domestiche
1. Nel rispetto dell’
Sito esternoarticolo 198 del d.lgs. 152/2006
, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006
, lo comunicano al comune e all’affidatario del servizio pubblico, a pena di irricevibilità, entro il termine di cui all’
Sito esternoarticolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
(Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell’Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 è allegato l’accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti.
3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 198, comma 2 bis, del d.lgs 152/2006
, provvedono a farne richiesta entro il termine di cui all'
Sito esternoarticolo 30, comma 5, del d.l. 41/2021
o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al comune e all'affidatario del servizio. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.
4. Al fine di poter conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale della raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006
, entro il 1° febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica di cui al comma 1, comunica al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento i quantitativi
dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione con l’indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell’operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.
5. Con cadenza annuale, il comune trasmette le informazioni relative alle utenze non domestiche all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR) in via telematica, entro il termine di cui all’articolo 30, comma 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.