Legge regionale 16 aprile 2021, n. 14
Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla l.r. 25/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 23 aprile 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l’articolo 4, comma 1, lettera n bis), dello Statuto;
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la legge. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2014”),
Visto il
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Visto il
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Visto il
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Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Considerato quanto segue:
1. La necessità di adeguare la normativa regionale al
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2. L’
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3. L’
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4. Ai sensi dell’
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5. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, è necessario stabilire le modalità attraverso le quali il comune e il soggetto affidatario del servizio possono venire a conoscenza delle scelte effettuate dall’utenza non domestica per la gestione dei rifiuti;
6. È necessario disciplinare la modalità e i contenuti della comunicazione da parte dell'utenza non domestica al comune e al gestore del servizio pubblico, ai fini del calcolo della percentuale della raccolta differenziata ai sensi dell’articolo 198, comma 2 bis, e dell’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria ai sensi dell’
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7. Tenuto conto che le disposizioni statali riferite alle utenze non domestiche sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, si rende necessario stabilire l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni contenute nella presente legge regionale, per le comunicazioni che devono essere effettuate ai fini delle raccolte differenziate dei rifiuti che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 198 e 238
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Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.