Legge regionale 16 aprile 2021, n. 14
Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla l.r. 25/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 23 aprile 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l’articolo 4, comma 1, lettera n bis), dello Statuto;
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la legge. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2014”),
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 238, comma 10;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio);
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19);
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Considerato quanto segue:
1. La necessità di adeguare la normativa regionale al d.lgs. 116/2020 , con il quale sono state approvate modifiche alla parte IV del d.lgs. 152/2006 che hanno recepito le disposizioni della dir. 2018/851/UE e della dir. 2018/852/UE;
2. L’articolo 198, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006 , inserito dall’articolo 1, comma 24, del d.lgs. 116/2020 , dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
3. L’articolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006 , prevede che le utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
4. Ai sensi dell’articolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006 le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato delle imprese che sono in grado di eseguire operazioni di recupero dei rifiuti per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;
5. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, è necessario stabilire le modalità attraverso le quali il comune e il soggetto affidatario del servizio possono venire a conoscenza delle scelte effettuate dall’utenza non domestica per la gestione dei rifiuti;
6. È necessario disciplinare la modalità e i contenuti della comunicazione da parte dell'utenza non domestica al comune e al gestore del servizio pubblico, ai fini del calcolo della percentuale della raccolta differenziata ai sensi dell’articolo 198, comma 2 bis, e dell’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria ai sensi dell’articolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006 ;
7. Tenuto conto che le disposizioni statali riferite alle utenze non domestiche sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, si rende necessario stabilire l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni contenute nella presente legge regionale, per le comunicazioni che devono essere effettuate ai fini delle raccolte differenziate dei rifiuti che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 198 e 238 del d.lgs. 152/2006 .
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.