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Legge regionale 30 marzo 2021, n. 13

Disposizioni in materia di nomina dei componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche alla l.r. 73/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 aprile 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);


Considerato quanto segue:


1. È opportuno inserire alcune deroghe alle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per consentire una maggiore flessibilità e autonomia alle associazioni dei professionisti nella designazione dei propri rappresentanti quali componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali, consentendone la continuità nella carica, al fine di valorizzarne l'esperienza maturata e garantire, al contempo, alla Regione, la presenza di interlocutori esperti nelle materie di interesse delle professioni;


2. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge, in previsione dell’imminente scadenza per la nomina dei componenti della Commissione regionale di cui al punto 1, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 73/2008
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) è inserito il seguente:
6 bis. Ai componenti della Commissione non si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 13, commi da 2 a 5 ter,
della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.