Legge regionale 5 marzo 2021, n. 11
Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Vista la

Vista la

Visto il

Vista la

Visto il


Visto il

Visto il decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con il Ministro per l’Interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Approvazione del piano di indirizzo territoriale “PIT”);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio);
Considerato quanto segue:
1. Visto il Programma di Governo 2020 – 2025 approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n.1, e che la Regione ha da tempo avviato politiche territoriali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la rigenerazione delle aree urbane degradate e per il miglioramento della qualità degli insediamenti, in attuazione delle finalità e degli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e territoriale contenuti nella l.r. 65/2014 e nel piano di indirizzo territoriale (PIT), con valenza di piano paesaggistico regionale (PPR);
2. Tali politiche trovano attuazione, non solo nell’approvazione di strumenti urbanistici comunali, redatti ai sensi della l.r. 65/2014 e del PIT-PPR, molti dei quali già approvati o in fase di approvazione ma, anche e soprattutto, nel finanziamento delle previsioni in essi contenuti di maggiore rilievo e strategicità;
3. Le politiche di riqualificazione territoriale, rigenerazione urbana e miglioramento della qualità degli insediamenti trovano profonda sinergia con le politiche ambientali dell’Unione europea per il miglioramento della qualità dell’aria e di promozione dell’uso di combustibili alternativi, nonché con le politiche della Regione di sostegno alle forme di mobilità sostenibile;
4. Risulta necessario rafforzare le misure di sostegno ai comuni che realizzino parcheggi per il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree urbane caratterizzate da rilevante densità insediativa;
5. È opportuno, in coerenza con quanto evidenziato nei precedenti punti 2, 3 e 4, che la Regione eroghi contributi a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi;
6. È necessario stabilire criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi ai comuni che realizzino parcheggi, privilegiando quegli interventi che favoriscano l’intermodalità con il sistema di mobilità pubblica, con il sistema di mobilità dolce o entrambi, quelli che soddisfino esigenze di ambito sovra comunale, quelli che favoriscano l’adeguamento alle disposizioni legislative in materia di dotazione minima di aree per parcheggio, quelli che comportino la riqualificazione o recupero del patrimonio edilizio esistente;
7. È altresì necessario stabilire criteri per le pianificazioni intercomunali di area vasta, posto che tali pianificazioni assicurano l’ambito territoriale adeguato al miglioramento delle condizioni ambientali e al decongestionamento dei centri urbani;
8. È necessario tenere conto dello stato di avanzamento dei progetti da ammettere al contributo regionale, nonché della sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.