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Legge regionale 5 marzo 2021, n. 11

Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 6 bis
Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 bis(5)

Articolo inserito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 24.

1. All’onere di spesa di cui all’articolo 2 bis, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 e 2026.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2025 e fino al 2044, si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 78 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.