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Legge regionale 5 marzo 2021, n. 11

Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 2 ter
1. A decorrere dal 2027 i contributi sono concessi sulla base di specifico avviso pubblico, da attivarsi nell’annualità 2026, per concorrere al rimborso dei soli oneri di ammortamento corrispondenti all’importo delle stesse rate di ammortamento, per l’intera durata dei mutui contratti dai comuni e, comunque, per un periodo non superiore a venti anni.
2. I contributi sono versati dalla Regione fino all’importo massimo annuo di euro 500.000,00 per l’anno 2027 e di euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2028 al 2046.
Art. 4
Criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi
1. Per la valutazione dei progetti presentati sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
a) maggiore capacità del progetto di favorire l’intermodalità con il sistema di mobilità pubblica, con il sistema di mobilità dolce o entrambi;
b) maggiore capacità del progetto di soddisfare esigenze di ambito sovracomunale;
c) maggiore capacità del progetto di favorire l’adeguamento a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con il Ministro per l’Interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'Sito esternoart. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 ), in ordine alla dotazione minima di aree per parcheggio;
d) progetti che comportano la riqualificazione o il recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) stato di avanzamento del progetto di realizzazione dell’intervento o immediata cantierabilità dello stesso;
f) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, con particolare riferimento alla minimizzazione dei costi di manutenzione, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite l’alto livello di fruibilità dell’intervento.
2. La Giunta regionale, mediante la deliberazione di cui all’articolo 2, può definire ulteriori criteri specifici con riferimento alla densità urbana o a particolari situazioni di criticità di congestionamento urbano e di inquinamento acustico e atmosferico.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 78 .

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Comma prima modificato con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 39 , quindi sostituito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23 , art. 41 , e infine così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 35.

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Note soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.