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Legge regionale 3 marzo 2021, n. 8

Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 3
Contributi
1. Per la finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei comuni che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.
2. La Giunta regionale, secondo quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), nei limiti previsti dal bilancio di previsione ed in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), con propria deliberazione definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. Possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i comuni che, al momento della presentazione della stessa, hanno approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica o il progetto esecutivo ai sensi dell’Sito esternoarticolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), relativo agli interventi di cui all’articolo 2 comma 1. (4)

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n, 25, art. 18.

3 bis. Ai fini della domanda di concessione dei contributi, restano validi i progetti approvati secondo i livelli di progettazione già individuati dall’articolo 23 del previgente Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) con esclusione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, ove l’incarico di progettazione sia stato affidato dai comuni entro il 30 giugno 2023. (5)

Comma inserito con l.r. 3 luglio 2024, n, 25, art. 18.

4. Ciascun comune può presentare una sola domanda.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n, 25, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.