Menù di navigazione

Legge regionale 3 marzo 2021, n. 7

Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 );


Vista la Sito esternolegge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);


Vista la Sito esternolegge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare l’articolo 1;


Vista la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47 (Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020. Approvazione);


Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n.1 (Approvazione del Programma di governo 2020 – 2025);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015 );


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n. 22 (Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021).


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, ha caratterizzato il proprio spazio di indirizzo strategico, così come attestato nella risoluzione 47/2017, associando e coniugando, anche operativamente, i temi della conservazione, della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali; temi peraltro ribaditi anche dal programma di Governo di cui alla risoluzione 1/2020;


2. La Regione Toscana ha improntato le proprie politiche alla garanzia delle migliori condizioni per il più ampio accesso alla cultura e ai beni culturali, in quanto elemento essenziale e necessario per innalzare il livello culturale e promuovere la sostenibilità del sistema di offerta culturale;


3. La presenza di complessi di beni di proprietà di enti locali chiusi al pubblico perché in stato di abbandono, nel rappresentare un dato particolare del territorio, rivela peculiari opportunità ed esigenze di riqualificazione per la fruizione e la valorizzazione;


4. La Regione Toscana persegue, tra le finalità principali della propria azione previste nello Statuto, la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e culturale, anche delle forme culturali popolari, delle tradizioni locali il cui sviluppo evolutivo si è concretizzato nella definizione di “patrimonio culturale per le società”, rinvenibile nella convenzione quadro del Consiglio d’Europa, c.d. “convenzione di Faro” sul valore del patrimonio culturale per la società, ratificata con Sito esternol. 133/2020 , a cui lo Stato italiano darà puntuale attuazione;


5. È fine prioritario della Regione Toscana garantire la fruibilità del patrimonio culturale con interventi di conservazione, recupero e rifunzionalizzazione delle strutture secondo i principi e le finalità sanciti dall’articolo 1 della l.r. 65/2014 e incrementare le possibilità di accesso alla relativa fruizione, mediante interventi volti ad avvicinare il cittadino ai luoghi, ai beni, ai servizi e alle attività culturali;


6. Il recupero dell’accessibilità e della fruibilità pubblica di tali beni rappresenta dunque, attraverso un intervento di riqualificazione, la realizzazione di un obiettivo di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e identitario del territorio della Regione e consente di restituire ad usi pubblici beni di particolare pregio e significato. Ciò ai fini di una promozione e valorizzazione dell’appartenenza identitaria per i cittadini residenti e una maggiore capacità di richiamo per i turisti;


7. I tempi tecnici necessari all’espletamento delle procedure istruttorie connesse all’attuazione della presente legge, rendono opportuno prevederne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Oggetto
1. La presente legge prevede e disciplina il sostegno finanziario agli enti locali per interventi di investimento finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli edifici del patrimonio storico e culturale di pregio di loro proprietà, nonché alla loro piena fruibilità da parte della cittadinanza in quanto elementi significativi del carattere identitario del territorio regionale, nelle sue relazioni con le tradizioni e con le vicende storiche della Toscana in tutte le epoche del suo sviluppo.
Art. 2
Definizione
1. Ai soli fini della presente legge, per pregio si intende la qualificazione riconosciuta ad un immobile di proprietà degli enti locali, che essi e la comunità da loro amministrata gli attribuiscono, in ragione del valore relazionale con la memoria storica per la sua collocazione sul territorio, da valorizzare e tramandare alle generazioni future quale eredità culturale per la propria valenza identitaria in quanto espressione di valori, credenze, conoscenze e tradizioni.
Art. 3
Interventi
1. Nell’ambito dell’attività di valorizzazione del patrimonio di rilevanza storica e culturale della Toscana, la Regione disciplina interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare storico e di pregio di proprietà degli enti locali.
2. La Regione sostiene i seguenti interventi in via prioritaria in ordine decrescente:
a) interventi di conservazione, recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione di immobili storici e di pregio di proprietà degli enti locali, in modo da consentire l’accesso e la fruizione degli stessi alla cittadinanza per fini culturali e aggregativi;
b) interventi di riqualificazione di immobili storici e di pregio di proprietà degli enti locali finalizzati all’uso istituzionale degli stessi.
Art. 4
Contributi
1. La Giunta regionale concede contributi in conto capitale a beneficio degli enti locali per interventi su immobili di loro proprietà, nell’ambito di progetti di valorizzazione culturale e di apertura alla cittadinanza, secondo i criteri di cui all’articolo 5.
2. La Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e con gli indirizzi ed i criteri espressi nella deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015 ), nei limiti previsti dal bilancio di previsione, con deliberazione definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2.
Art. 5
Requisiti e criteri per la concessione dei contributi
1. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 4, comma 2, possono presentare domanda per la concessione dei contributi gli enti locali che abbiano approvato il progetto definitivo o il progetto esecutivo ai sensi dell’Sito esternoarticolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), per interventi relativi ad immobili di proprietà, come definiti dall’Sito esternoarticolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
2. Ciascun ente di cui al comma 1 può presentare una sola domanda.
3. Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
a) finalizzazione prioritaria del progetto di recupero e rifunzionalizzazione all’accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti o difficilmente accessibili alla cittadinanza;
b) funzionalità degli interventi in coerenza con le politiche regionali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale;
c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, nell’ottica di assicurarne la pubblica fruizione;
d) presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.
Art 6
Revoca
1. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel provvedimento di concessione del contributo, è disposta la revoca del medesimo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
2. Le somme da restituire ai sensi del comma 1, possono essere oggetto di compensazione con ulteriori somme di cui sia prevista l’erogazione a favore degli enti locali inadempienti a valere sul bilancio della Regione.
Art. 7
Relazione
1. La Giunta regionale presenta annualmente, entro il 31 ottobre, al Consiglio regionale ed alla commissione consiliare competente, una relazione che descrive i progetti realizzati con i contributi erogati ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, ed il loro stato di attuazione.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa:
a) di euro 220.839,50 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delie attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;
b) di euro 307.784,62 per l'annualità 2022 e di euro 6.971.375,88 per l'anno 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023. (2)

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 41, art. 24.

2. Ai fini della copertura degli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo:
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.500.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.500.000,00;
Anno 2022
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.500.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.500.000,00;
Anno 2023
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.500.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.500.000,00;
3. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.