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Legge regionale 3 marzo 2021, n. 7

Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 );


Vista la Sito esternolegge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);


Vista la Sito esternolegge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare l’articolo 1;


Vista la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47 (Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020. Approvazione);


Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n.1 (Approvazione del Programma di governo 2020 – 2025);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015 );


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n. 22 (Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021).


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, ha caratterizzato il proprio spazio di indirizzo strategico, così come attestato nella risoluzione 47/2017, associando e coniugando, anche operativamente, i temi della conservazione, della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali; temi peraltro ribaditi anche dal programma di Governo di cui alla risoluzione 1/2020;


2. La Regione Toscana ha improntato le proprie politiche alla garanzia delle migliori condizioni per il più ampio accesso alla cultura e ai beni culturali, in quanto elemento essenziale e necessario per innalzare il livello culturale e promuovere la sostenibilità del sistema di offerta culturale;


3. La presenza di complessi di beni di proprietà di enti locali chiusi al pubblico perché in stato di abbandono, nel rappresentare un dato particolare del territorio, rivela peculiari opportunità ed esigenze di riqualificazione per la fruizione e la valorizzazione;


4. La Regione Toscana persegue, tra le finalità principali della propria azione previste nello Statuto, la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e culturale, anche delle forme culturali popolari, delle tradizioni locali il cui sviluppo evolutivo si è concretizzato nella definizione di “patrimonio culturale per le società”, rinvenibile nella convenzione quadro del Consiglio d’Europa, c.d. “convenzione di Faro” sul valore del patrimonio culturale per la società, ratificata con Sito esternol. 133/2020 , a cui lo Stato italiano darà puntuale attuazione;


5. È fine prioritario della Regione Toscana garantire la fruibilità del patrimonio culturale con interventi di conservazione, recupero e rifunzionalizzazione delle strutture secondo i principi e le finalità sanciti dall’articolo 1 della l.r. 65/2014 e incrementare le possibilità di accesso alla relativa fruizione, mediante interventi volti ad avvicinare il cittadino ai luoghi, ai beni, ai servizi e alle attività culturali;


6. Il recupero dell’accessibilità e della fruibilità pubblica di tali beni rappresenta dunque, attraverso un intervento di riqualificazione, la realizzazione di un obiettivo di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e identitario del territorio della Regione e consente di restituire ad usi pubblici beni di particolare pregio e significato. Ciò ai fini di una promozione e valorizzazione dell’appartenenza identitaria per i cittadini residenti e una maggiore capacità di richiamo per i turisti;


7. I tempi tecnici necessari all’espletamento delle procedure istruttorie connesse all’attuazione della presente legge, rendono opportuno prevederne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Nota soppressa

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.