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Legge regionale 3 marzo 2021, n. 7

Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art 6
Revoca
1. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel provvedimento di concessione del contributo, è disposta la revoca del medesimo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
2. Le somme da restituire ai sensi del comma 1, possono essere oggetto di compensazione con ulteriori somme di cui sia prevista l’erogazione a favore degli enti locali inadempienti a valere sul bilancio della Regione.

Note del Redattore:

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Nota soppressa

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.