Legge regionale 3 marzo 2021, n. 7
Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021
Art. 5
Requisiti e criteri per la concessione dei contributi
1. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 4, comma 2, possono presentare domanda per la concessione dei contributi gli enti locali che abbiano approvato il progetto definitivo o il progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), per interventi relativi ad immobili di proprietà, come definiti dall’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
2. Ciascun ente di cui al comma 1 può presentare una sola domanda.
3. Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
a) finalizzazione prioritaria del progetto di recupero e rifunzionalizzazione all’accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti o difficilmente accessibili alla cittadinanza;
b) funzionalità degli interventi in coerenza con le politiche regionali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale;
c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, nell’ottica di assicurarne la pubblica fruizione;
d) presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.