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Legge regionale 3 marzo 2021, n. 7

Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 2
Definizione
1. Ai soli fini della presente legge, per pregio si intende la qualificazione riconosciuta ad un immobile di proprietà degli enti locali, che essi e la comunità da loro amministrata gli attribuiscono, in ragione del valore relazionale con la memoria storica per la sua collocazione sul territorio, da valorizzare e tramandare alle generazioni future quale eredità culturale per la propria valenza identitaria in quanto espressione di valori, credenze, conoscenze e tradizioni.

Note del Redattore:

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Nota soppressa

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.