Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 4
Disposizioni in materia di vigilanza venatoria. Modifiche alla l.r. 3/1994 .
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
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Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) ed n), dello Statuto;
Vista la
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Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
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Considerato quanto segue:
1. La vigilanza venatoria è affidata dall’
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2. A livello regionale la vigilanza volontaria è disciplinata dall’articolo 51 della l.r. 3/1994 , in conformità alla
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3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di istruttoria della legge regionale 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 ), ha osservato il contrasto della modifica introdotta all’articolo 51, comma 1, lettera f), con quanto disposto dall’
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4. Verificato l’errore materiale e al fine di superare la possibile illegittimità costituzionale segnalata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si rende necessario intervenire nuovamente in materia di vigilanza volontaria e modificare l’articolo 51, comma 1, lettera f), della l.r. 3/1994 per eliminare la parola “convenzionate”;
Approva la presente legge:
Art. 1
Vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/1994
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), la parola: “
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convenzionate
” è soppressa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.