Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98
Legge di stabilità per l'anno 2021.
Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020
Art. 21
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 73/2018 la parola: “
310.000,00
” è sostituita dalla seguente: “505.684,14
”.2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
“
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.548.531,14,
(5) si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l’anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) fino a un massimo di euro 505.684,14 per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”. (3)Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.