Art. 1
Contributo all'Azienda ospedaliero-universitaria pisana
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) pisana la somma di euro 140.000,00 per l’anno 2021 quale contributo per la conclusione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Pisa in Via Zamenhoff, previa sottoscrizione di un accordo modificativo di quello già sottoscritto ai sensi dell’
articolo 28, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020) per la messa a disposizione alla Regione Toscana a titolo gratuito del bene per complessivi quattordici anni.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 140.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Art. 2
Contributo al Comune di Firenze per impiantistica sportiva
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale per un importo complessivo pari a euro 110.000,00 per l'anno 2021 al Comune di Firenze, per sostenere le spese relative all’acquisto di materiali di arredo e attrezzature sportive utili per lo svolgimento delle diverse attività sportive e motorio-ricreative di Palazzo Wanny, palazzetto dello sport polifunzionale con palestra supplementare contigua, posto nel Quartiere 4.
2. Le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1 sono disciplinate da un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Firenze, da sottoscriversi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 110.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Art. 3
Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale
1. Per gli interventi sulla viabilità pubblica comunale, sulla base di richiesta avanzata alla Regione Toscana dai comuni proprietari con popolazione inferiore o uguale a cinquemila abitanti, come risultante dal 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011 o da altra rilevazione della popolazione legale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione di accordi con i comuni beneficiari che ne disciplinino le modalità attuative, fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
1 bis. Con riferimento alle annualità 2022 e 2023, le modalità attuative di cui al comma 1 sono indicate nella deliberazione della Giunta regionale che approva le graduatorie per l’erogazione dei contributi, prescindendo dalla stipula degli accordi di cui al medesimo comma 1.(1) Comma aggiunto con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 9.
2. Sarà finanziata dalla Regione Toscana una sola richiesta di contributo per anno per ciascun comune proponente. Le richieste devono pervenire entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale privilegiando i comuni che nell’anno precedente non sono risultati beneficiari del contributo ed i comuni con minore popolazione, come risultante dall'ultimo censimento. I medesimi interventi devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
a) essere finalizzati a manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali;
b) essere cofinanziati dalla Regione fino ad un massimo di euro 50.000,00 e, comunque, non oltre l'80 per cento del computo estimativo del costo complessivo dell'intervento.
4. In sede di presentazione della richiesta di cui al comma 1, a firma del sindaco, il comune garantisce:
a) la cantierabilità dell'intervento entro il 31 maggio dell’anno di riferimento;
b) che il cronoprogramma dell'intervento proposto approvato dal comune preveda la conclusione dei lavori ed il collaudo amministrativo entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
c) l'inattuabilità dell'intervento in assenza del cofinanziamento regionale.
5. Alla richiesta di cui al comma 1, a firma del sindaco, sono allegati i seguenti elaborati, sottoscritti da personale tecnico:
a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento conforme al comma 3, lettera a);
b) planimetria della strada comunale interessata, con evidenziata la localizzazione dell'intervento in scala opportuna;
c) computo metrico estimativo complessivo dell'intervento;
d) cronoprogramma di cui al comma 4, lettera b).
6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2021, di euro 1.500.000,00 nel 2022 e di euro 1.500.000,00 nel 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, 2022 e 2023.
Art. 4
Interventi stradali asse suburbano di Lucca
1. Per interventi di realizzazione nel Comune di Lucca di due tratti stradali di collegamento tra la nuova viabilità del ponte sul fiume Serchio e l’ospedale San Luca al fine di migliorare la viabilità in direzione dell’ospedale, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con il Comune di Lucca, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune medesimo fino all’importo massimo di euro 7.000.000,00 nel
biennio 2024 – 2025 (3) Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 19; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 19, ed infine sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 14.
.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 5.200.000,00 per il 2024 ed euro 1.800.000,00 per il 2025, (24) Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 14.
si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024 e 2025. (24) Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 14.
(16) Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 19.
Art. 5
Contributo alla Provincia di Grosseto per SP 95 “Sforzesca”
1. Per la progettazione e la realizzazione dei primi interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale 95 “Sforzesca” di collegamento della zona industriale di Piancastagnaio con la viabilità principale, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con la Provincia di Grosseto e i comuni interessati, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario alla Provincia medesima fino all’importo massimo di
100.000,00 per l'anno 2021 e di euro 900.000,00 per l'anno 2022 (4) Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 20.
.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di complessivi euro 1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
Art. 6
Interventi sulla viabilità nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana
1. Per l’esecuzione dei lavori di collegamento della viabilità locale con il superamento della linea ferroviaria nei pressi della stazione ferroviaria di Castelnuovo di Garfagnana, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Castelnuovo di Garfagnana un finanziamento straordinario fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 nell’anno
2022 (5) Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 21.
, previa sottoscrizione di un accordo di programma con il Comune medesimo e gli altri soggetti eventualmente interessati.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023,
annualità 2022 (6) Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 21.
.
Art. 7
Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a)
fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per il 2022 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022;
b)
fino ad un massimo di euro 960.000,00 per l’anno 2024 e fino ad un massimo di euro 1.440.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
(8) Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 22; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.
Art. 8
Collegamento tra la Stazione Santa Maria Novella e la nuova stazione Alta Velocità Foster
1. Allo scopo di dare un'adeguata risposta alla futura domanda di mobilità tra la stazione di Firenze Santa Maria Novella e la nuova stazione Alta Velocità Foster, la Giunta Regionale è autorizzata a stanziare fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021 per concorrere all’individuazione di un idoneo collegamento anche con il sistema di mobilità urbana.
2. L’erogazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. e gli altri soggetti eventualmente interessati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa massima di euro 200.000,00 per l’anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Art. 9
Collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la viabilità locale nel Comune di Borgo a Mozzano
1. Per la progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la viabilità locale nel Comune di Borgo a Mozzano, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 100.000,00 per
l'anno 2022 (9) Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 23.
, previa stipula di un accordo con gli enti interessati.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per
l'anno 2022 (9) Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 23.
, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 – 2023,
annualità 2022 (9) Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 23.
.
Art. 10
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2022, per finanziare la progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, previa stipula di un accordo con gli enti locali interessati.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
Art. 11
1. Per la progettazione definitiva di una nuova bretella di collegamento tra la strada provinciale 9 e la SR 66 nei Comuni di Poggio a Caiano e di Signa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 170.000,00 nel 2023 ed euro 255.000,00 nel 2024, previa stipula di un accordo con la Provincia di Prato e gli altri enti locali interessati.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 425.000,00, di cui euro 170.000,00 nel 2023 ed euro 255.000,00 nel 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2023 e 2024.
Art. 12
Progetti di promozione del termalismo
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di complessivi euro 626.937,74 per il triennio 2021 – 2023 in favore dei Comuni di Chianciano Terme e Casciana Terme Lari, per la realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione dell’attività termale.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di una proposta progettuale volta alla realizzazione di specifiche iniziative per la promozione e valorizzazione dell'attività termale con particolare attenzione alle attività di tipo socio-assistenziale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 626.937,74, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 208.149,66 per l’anno 2021, di cui euro 104.074,83 a ciascun comune;
b) euro 209.394,04 per l’anno 2022, di cui euro 104.697,02 a ciascun comune;
c) euro 209.394,04 per l’anno 2023, di cui euro 104.697,02 a ciascun comune.
Art. 13
Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici
1. Al fine di promuovere la riduzione del consumo di energia e della emissione di gas inquinanti e climalteranti la Giunta Regionale è autorizzata a erogare contributi ai comuni finalizzati a:
a) sostituzione, o eventuale adeguamento, di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore;
2. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al comma 1, sono assicurati i seguenti principi:
a) il contributo di cui al comma 1, lettera a), è riservato ai cittadini meno abbienti, sulla base del loro reddito ISEE privilegiando coloro che non possono accedere ad altri contributi pubblici o detrazioni fiscali;
b) il contributo riservato ai comuni di cui al comma 1, lettera b), è territorialmente concentrato assicurando priorità per le aree su cui eventualmente ricadono procedure di infrazione europee per il superamento dei valori relativi all’inquinamento atmosferico.
3. La Giunta Regionale, con deliberazione da approvare entro il 30 aprile 2021, stabilisce le modalità operative per l'erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui al comma 2.
a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), per un importo pari ad euro 1.000.000,00
per l'anno 2021 (19) Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 21.
, con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021–2023
, annualità 2021 ;
b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), per un importo pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
Art. 14
Mandato per l’esercizio 2021 dell’amministratore unico di Sviluppo Toscana S.p.A.
1. Al mandato di amministratore unico con funzioni di direzione di Sviluppo Toscana S.p.A. riferito all’esercizio 2021 non si applicano i commi da 4 a 5 bis 1 dell’
articolo 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
2. La deroga di cui al comma 1 si applica a far data dall’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del bilancio 2020 di Sviluppo Toscana S.p.A. e decade al momento dell’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del bilancio 2021.
Art. 15
Contributo straordinario in favore della Unione dei Comuni Montani del Casentino
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario, fino a un massimo di euro
700.000,00 (14) Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 7, comma 1.
per l'anno
2023 (21) Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 22.
, alla Unione dei Comuni Montani del Casentino, a titolo di partecipazione alle spese per gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio sito nel Comune di Poppi in via Roma 203, sede dell'Unione.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontatone.
3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a euro
700.000,00 (14) Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 7, comma 1.
per l'anno 2023 (22) Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 22.
, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione
2022-2024 (15) Parole cosi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 7, comma 3.
,
annualità 2023 (22) Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 22.
.
Art. 16
Proroga termine per assunzione della gestione diretta di alcune funzioni da parte delle società della salute
Art. 17
Contributi finalizzati ad incentivare progetti di promozione della raccolta differenziata e dell'economica circolare
a) a titolo di premialità per i comuni che abbiano conseguito i migliori risultati nella raccolta differenziata;
b) al fine di sostenere la realizzazione di progetti relativi ad interventi legati alla creazione o al rafforzamento di filiere di riciclo o alla crescita, qualitativa o quantitativa, della raccolta differenziata.
2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono erogati in quota uguale a ciascuno degli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla
legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione idrica Toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), che provvede ad assegnarli ai comuni che, nell'ambito del relativo ATO, si siano contraddistinti per i migliori risultati nella raccolta differenziata nell'anno precedente, in termini assoluti e di differenziale, tenuto conto anche di aspetti di tipo qualitativo. Tali contributi sono vincolati all'utilizzo, da parte dei comuni assegnatari, per la realizzazione di interventi o azioni finalizzati ad investimenti in materia di economia circolare.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono erogati in quota uguale a ciascuno degli ATO di cui alla
l.r. 69/2011 che provvede ad assegnarli ai comuni che nell'ambito del relativo ATO, elaborino e presentino, in forma singola o associata, progetti volti alla realizzazione di interventi legati alla creazione ed al rafforzamento di filiere di riciclo o alla crescita quali/quantitativa della raccolta differenziata.
4. Possono presentare i progetti di cui al comma 3, solo i comuni che, nell'ultima annualità per la quale sia disponibile il dato ufficiale, abbiano raggiunto la percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa nazionale.
5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità operative e attuative per l'assegnazione dei contributi in coerenza con i principi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 3.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 03 “Rifiuti”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 200.000,00 per l'anno 2021 sul bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 ed euro 700.000,00 per il 2023 sul bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023, a copertura dei contributi di cui al comma 1, lettera a);
b) euro 449.666,67 per l'anno 2021 sul bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, euro 1.190.333,33 per il 2023 ed euro 960.000,00 per il 2024 sul bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024, a copertura dei contributi di cui al comma 1 lettera b).(10) Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 24; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 23.
Art. 18
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione dell’articolo 14 e dell’articolo 16 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2021 – 2023, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'
articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e riportati nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla
legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023).
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.